17 marzo 2010
TOSCANA: OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PDF Stampa E-mail

Il presidente della Giunta regionale ha emanato un apposito regolamento che prevede l'obbligatorietà a produrre l'attestato di Certificazione Energetica per:
1) gli edifici di nuova costruzione,
2) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
3) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura.

E’ obbligatorio l’attestato di certificazione energetica con riferimento a tutte le categorie di edifici oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso o di contratti di locazione.
Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di edifici o di impianti:
a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
e) le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005.

Tale regolamento è stato emanato al fine di incentivare i cittadini e le imprese a migliorare le qualità energetiche dei propri edifici: è un invito ad adottare sistemi di coibentazione, impianti ad alta efficienza, ad effettuare interventi sugli infissi allo scopo di risparmiare sui consumi sia invernali che estivi e a rendere ottimale il comfort abitativo, otre che, non ultimo, produrre nel tempo effetti positivi sull'ambiente.

Secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM del 26 giugno 2009), gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, anche se nel frattempo dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell’attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All’attestato di certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del Dpr 412/1993.
 
L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.

Nell'area download è disponibile il testo del regolamento.

 
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