09 Luglio 2010
DIRETTIVA 2010/31/UE: IN VIGORE DA OGGI
La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, è stata modificata. Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione.
Sarà abrogata dal 1° febbraio 2012.
Il testo completo della nuova Direttiva 2010/31/UE è disponibile nel DOWNLOAD.
In evidenza alcuni punti:
Articolo 3
Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all’allegato I.
Articolo 4
Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.
Articolo 5
Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica
Entro il 30 giugno 2011 la Commissione stabilisce (…) un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.
Il quadro metodologico comparativo (stabilito conformemente all’allegato III) distingue tra edifici di nuova costruzione (v. Articolo 6) ed edifici esistenti (v. Articolo 7) e tra diverse tipologie edilizie.
Articolo 8
Impianti tecnici per l’edilizia
Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetica globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.
Articolo 9
Edifici a energia quasi zero
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e
b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
Articolo 10
Incentivi finanziari e barriere di mercato
• In considerazione dell’importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e di altro tipo per favorire la prestazione energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per esaminare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali.
• Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri redigono un elenco delle misure e degli strumenti esistenti ed eventualmente proposti, compresi quelli di carattere finanziario, diversi da quelli richiesti dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi della stessa. Gli Stati membri aggiornano tale elenco ogni tre anni (…)
Articolo 12
Rilascio dell’attestato di prestazione energetica
Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di prestazione energetica sia rilasciato:
per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e
per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m 2 è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico.
Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m 2 è abbassata a 250 m 2. (…)
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