14 Giugno 2010
MODIFICHE E INTEGRAZIONI al D.Lgs. 30/05/08 n. 56
Il nuovo decreto modifica l'articolo 27 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, coordinando le disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di cogenerazione, previste dalla Legge Sviluppo, con quelle indicate dal Testo Unico ambientale.
In particolre, viene prevista la Dia (Denuncia di inizio attività) per gli impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, già esenti dall'autorizzazione ambientale. Il comma 20, secondo periodo, dell'articolo 27 della Legge Sviluppo, come modificato dal D.Lgs 56/2010, recita infatti: “L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
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